Ciao, anche io mi atteggio ad Ingegnere e ti dico che si può fare, l'importante è verificare le strutture e dichiarare le mofiche.....
Ti allego :
Il Testo Unico dell'Edilizia (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono eseguire lavori non inclusi tra quelli soggetti ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).
È pertanto richiesta la Denuncia di Inizio Attività per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
SONO DA CONSIDERARSI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LE SEGUENTI OPERE:
- i lavori necessari per rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali di edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che gli stessi non modifichino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso;
- il rifacimento totale di intonaci, recinzioni e cancellate, manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, dei colori, nonchè il completo rifacimento di locali tecnici;
- il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne ed esterne comprendente anche il taglio delle murature alla base per isolamento dall'umidità di risalita;
- la sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali o verticali, senza modifica delle superfici e dei volumi dello stato di fatto;
- la ridistribuzione interna di singole unità immobiliari al fine di razionalizzarne l'uso anche attraverso la demolizione, la ricostruzione o la modifica di pareti interne tenendo tuttavia presente che per queste opere vanno comunque osservati i vincoli di intervento sugli immobili tutelati da vincoli;
- le opere necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici industriali e artigianali purché le stesse non comportino aumento della superficie utile e/o variazione della destinazione d'uso;
- le opere costituenti volumi tecnici al servizio di edifici già esistenti;
- i lavori finalizzati all' abbattimento delle barriere architettoniche che comportino la costruzione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
Con tale strumento si possono inoltre realizzare anche varianti a Permessi di Costruire che non comportino variazioni di volumi, sagoma o superfici utili, oppure opere di nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un Piano Particolareggiato e te tipologie edilizie siano state già definite. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A. e comporta il pagamento di oneri.
La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: una volta effettuata la comunicazione, decorsi 30 giorni dalla data del protocollo, il richiedente può dare inizio ai lavori.