Domanda:
Cosa succede in caso non chiudo una DIA?
Luca Invernizzi
2010-06-20 05:48:09 UTC
Mi spiego, il mio comune deve uscire per le verifiche di conformità dei lavori eseguiti, io per essere conforme dovrei fare un assurdo ribassamento con una controsofittatura (h=2.40). Naturalmente questa finta controsofittatura poi verrà rimosso. La mia domanda è la seguete, cosa succede in caso io non chiuda la DIA entro la scadenza? è possibile il rinnovo della DIA? e nel caso ci sono degli oneri da pagare?
Tre risposte:
Tia
2010-06-20 06:00:48 UTC
Se non chiudi la DIA dopo un certo periodo scadrà il termine per eseguire i lavori e non otterrai la legittimazione degli stessi. A quel punto le opere già eseguite verranno considerate senza titolo, per così dire abusive. Per essere regolarizzate in seguito dovrai presentare un'altre DIA, cosiddetta "in sanatoria" per regolarizzarle. La DIA in sanatoria prevede una cifra di più di 500 euro da corrispondere al comune a titolo di penale per gli abusi commessi.

In ogni caso se hai presentato una DIA deve esserci per forza un direttore lavori (geom., arch. o ing.) che l'ha firmata e protocollata che è responsabile che le opere vengano eseguite secondo il progetto presentato. Dovrai in ogni caso prima conferire con lui che saprà consigliarti su come comportarti.
Gianniterribile
2010-06-21 06:22:30 UTC
Il comma 2 dell'art. 23 del DPR 380/01 recita che: "la denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori".

Il comma 7 dell'art. 23 del DPR 380 recita che: "Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5".

All'art. 37, comma 5, ci sono 516 euro.



Premesso cio, resta il fatto che l'onere della prova circa l'avvenuto inizio e fine di lavori edili, indipendentemente da quanto dichiarato dai cittadini, spetta sempre al Comune e alla pubblica amministrazione che tramite i suoi uffici, agenti e funzionari deve controllare il suo territorio.

Perciò accade questo:

1) Presentazione della DIA;

2) Dal 31 giorno dalla data di presentazione della DIA, sei abilitato a fare i lavori;

3) Questi vengono realizzati entro 3 anni e trenta giorni dalla data di presentazione della DIA;

4) Tu non osservi l'adempimento di comunicare la fine lavori e presentare il collaudo

5) Dopo quattro anni dalla data di presentazione della DIA il comune fa un controllo e scopre che i lavori sono stati fatti e finiti ma senza collaudo finale;



Può il Comune dire che le opere sono tutte abusive? NO!!

Può il Comune dire che le opere sono in parte abusive? FORSE. Se ha la prova che alcune di queste sono state realizzate oltre il termine di validità della DIA.

Può il comune farti pagare 516 euro per la mancata ultimazione e collaudo? Dipende. La legge parla di ultimazione e se queste non sono state ultimate puoi sempre dire che ti sei fermato alla scadenza della DIA. Con questa motivazione puoi provare a scansarti la multa.

Ipotizziamo che i lavori siano stati realizzati parzialmente. In tal caso, essendo decorsi i termini della DIA, devi presentarne una nuova nella quale darai atto di quelli fatti (nei tre anni e 30 gg.) e specificherai quelli a farsi.



Il comune è in regola? No. Perchè, scaduti i tre anni e trenta giorni deve mandare a controllare i vigili o comunicare al richiedente che il tempo è scaduto e che deve fermarsi coi lavori. E' stato fatto tutto ciò? No.



Quali sono gli effetti della mancata relazione finale?

1) La sanzione di €. 516 prevista dal comma 7 dell'art. 23 del DPR 380;

2) La DIA non si perfeziona in tutta la sua efficacia. Ciò crea un problema che potrebbe incidere sul'agibilità dell'immobile perchè dalla relazione finale e fine lavori, dopo quindici giorni, occorre richiedere l'agibilità. Questi adempimenti non li hai fatti e l'immobile è sprovvisto di agibilità;

3) Stessa cosa dicasi in caso di compravendita quando dichiari le pratiche pregresse di costruzione e modificazione dell'immobile dichiarando altresì la sua conformità urbanistica.

Per questi motivi, ti suggerisco di:

- presentare la nuova DIA per le opere che devi ancora fare

- specificare che i lavori sono stati realizzati parzialmente e non completati nei tempi di validità della DIA

- sperare che il comune non ti commini la sanzione perchè non hai comunicato d'aver "ultimato" i lavori

- terminare tutte le opere e chiudere i lavori con la relazione di collaudo finale

- effettuare le variazioni catastali occorrenti

- ottenere l'agibilità

- Dopodichè, fai quello che ti pare ma con le "carte" sei a posto.

Cerca comunque di conoscere presso l'ufficio tecnico comunale qual'è il loro orientamento sulla materia e controbatti con le motivazioni che ti ho dato.

Resta il fatto che, senza relazione di collaudo finale, considerare tutti i lavori fatti nel triennio di validità della DIA come abusivi è giuridicamente sballato. Se vogliono i 516 euro glieli devi dare ma non di più.

Altrimenti, devi mettere in conto un ricorso al TAR laddove il comune dovesse essere ottusamente convinto del contrario.
MarcoDecor
2010-06-20 05:57:02 UTC
Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:



1.eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.

2.iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso

3.eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.

4.eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.

La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.





tutto kiaro?


Questo contenuto è stato originariamente pubblicato su Y! Answers, un sito di domande e risposte chiuso nel 2021.
Loading...